Regolamento


Art.1 -Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Dipartimento dl Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Societa’ Contemporanea, le loro competenze, le modalità di elezione delle rispettive componenti elettive, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art.2 -Generalità
1. - Il Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Societa’ Contemporanea, (d'ora innanzi Dipartimento), istituito con Decreto Rettorale n. 1222/2007 del 22 giugno 2007, ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile, secondo quanto disposto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.
2. - Il Dipartimento promuove, coordina e sostiene le attività di studio e ricerca nel campo educativo, con particolare riferimento ai processi formativi, culturali e interculturali. I settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono quelli previsti dal D.R. che lo ha istituito, e sono indicati nell'allegata tabella "A".
3. - Le attività di ricerca vengono promosse, coordinate e sostenute dal Dipartimento nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore ad esso afferente, sia dal punto di vista tematico sia da quello metodologico, e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
4. - Il Dipartimento provvede a fornire, con le proprie risorse e competenze, il supporto all'attività didattica e di tirocinio della Facoltà, dei Corsi di studio, dei Corsi di Perfezionamento, dei Master e delle Scuole di specializzazione.
5. - Il Dipartimento organizza ovvero concorre all'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza delle cui attività formative è responsabile.
6. - Il Dipartimento promuove e organizza la partecipazione ai programmi di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di sua competenza che si svolgono nell'Università.
7. - Il Dipartimento promuove e svolge attività di ricerca in collaborazione con organizzazioni scientifiche e universitarie, nazionali e internazionali.
8. - Il Dipartimento svolge attività di ricerca e di consulenza anche tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.
9. - Il Dipartimento provvede a predisporre programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica che includano le risorse umane e materiali.

Art.3 -Afferenze
Le afferenze al Dipartimento sono disciplinate dagli artt. 22.1, terzo cpv. dello Statuto e 13, 5° e 6° comma del Regolamento Generale di Ateneo. L'afferenza è disposta con Decreto Rettorale, previo parere motivato del Dipartimento e parere favorevole del Senato Accademico. Tutte le variazioni dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono disposte con Decreto del Rettore, su parere conforme del Senato Accademico, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Art.4 -Organi del Dipartimento
A norma dell'art.23 dello Statuto sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

Art. 5 -Direttore del Dipartimento -Funzioni - Durata in carica - Deleghe
A norma dell'art.23 dello Statuto il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento, mantiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto, del regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo. Il Direttore esercita, altresì, le seguenti attribuzioni:

a) predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, le richieste di finanziamento, corredate della relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il Dipartimento, nel quadro della realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle stesse;
b) formula le richieste di assegnazione del personale tecnico-amministrativo;
c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento; propone e promuove eventuali iniziative e collaborazioni con altri Dipartimenti dell'Ateneo e in particolare l’istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, con altre Università italiane o straniere, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altre istituzioni scientifiche pubbliche o private, approntando i relativi strumenti organizzativi e promuove convenzioni tra l'università e altri enti interessati;
d) predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo secondo quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;
e) mette a disposizione dei docenti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca o di quelle previste dalle convenzioni per offrire il supporto alle attività didattiche;
f) procede all'acquisizione di strumenti, servizi, materiale anche bibliografico e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento del Dipartimento, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati, disponendo il pagamento delle relative fatture, e nell'osservanza delle norme contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo. Il Direttore dura in carica quattro anni accademici.
La funzione di Direttore non può essere, di norma, svolta per più di due mandati consecutivi; l’elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 23, comma 4 lettera b) dello Statuto di Ateneo.
Il Direttore, fin dall'inizio del suo mandato, può delegare le proprie funzioni ad un professore di ruolo del Dipartimento per i casi di assenza o di impedimento temporanei. Nel caso in cui l'assenza si prolunghi per un periodo superiore a sei mesi, il Direttore decade. In caso di anticipata interruzione del mandato, le sue funzioni sono assunte dal decano o nel caso sia stato designato dal professore in possesso di delega, fino a nuove elezioni (art. 10, comma 5 del Regolamento del Dipartimento).

Art. 6 -Elezione del Direttore del Dipartimento - Durata del mandato -Interruzione
Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo a tempo pieno (art.34.6 dello Statuto), secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 4 lett. a) e b) dello Statuto.
Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
Le elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia di ruolo nei sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato.
Il Direttore del Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore (art.23, co. 3, dello Statuto). Il Direttore del Dipartimento eletto deve mantenere il regime di impegno a tempo pieno, pena la decadenza, per tutta la durata del mandato (art.34. co. 6 dello Statuto).
A norma dell'art.34. commi 9.10 dello Statuto, in caso di interruzione anticipata del mandato di Direttore, il decano indice nuove elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta interruzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 7 -Consiglio di Dipartimento
Secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, il Consiglio del Dipartimento è composto:
a) dal Direttore, che lo presiede;
b) dal Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo;
c) dai professori di ruolo e fuori ruolo afferenti; dai ricercatori afferenti;
d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ogni 3 unità di personale, approssimato per eccesso;
e) da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che vi svolgono attività di ricerca, dei borsisti post-dottorato e dei titolari di assegni di ricerca.

Art. 8 -Funzioni del Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento.
In particolare:

 a) detta criteri generali per:
   a1) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca e di promozione culturale;
   a2) l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione;
   a3) la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e di servizio svolte dal Dipartimento;
 b) approva le richieste di finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dal Dipartimento;
 c) approva il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e le eventuali proposte di istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca o di servizio;
 d) approva la relazione sullo stato della ricerca e della didattica di competenza del Dipartimento, contenente i risultati delle attività;
 e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 f) detta criteri generali per l'utilizzazione delle infrastrutture al fine di coordinare l'uso degli spazi e delle risorse strumentali orientati alla loro massima utilizzazione e produttività;
 g) esprime parere sulle proposte di istituzione dei Corsi di perfezionamento;
 h) esprime parere in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline dei settori di interesse del Dipartimento;
 i) esprime pareri sull'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la modificazione delle discipline di propria pertinenza;
 j) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca;
 k) esprime pareri sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento;
 l) promuove e attiva collaborazioni con altre Università e istituzioni scientifiche sia nazionali sia internazionali anche con la costituzione di Consorzi e la stipula di Contratti e Convenzioni;
 m) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, sollecitando la partecipazione di analoghe strutture in Italia e all'estero;
 n) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca, di consulenza e di servizio nonché di attività didattiche esterne, secondo quanto disposto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;
 o) predispone entro novembre di ogni anno il piano finanziario relativo a convegni, congressi, giornate di studio da impegnare sul bilancio dipartimentale;
 p) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali, alla elaborazione e attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento del titolo di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione, di educazione permanente e di formazione continua;
 q) approva, secondo le procedure indicate dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo, il regolamento del Dipartimento e ogni sua modifica;
 r) esprime il proprio parere su ogni altra questione sottopostagli dal Direttore.

Art. 9 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno 5 volte l'anno.
Eventuali sedute straordinarie possono essere convocate dal Direttore su propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti del Consiglio. In questo secondo caso il Direttore provvederà a riunire il Consiglio entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore. Gli afferenti al Dipartimento possono richiedere di inserire nell'ordine del giorno la trattazione di argomenti da discutere nel primo Consiglio utile. A norma dell'art.36 dello Statuto le adunanze del Consiglio di Dipartimento sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo del Dipartimento e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il diritto di voto nel consiglio di dipartimento è regolato nel modo seguente:
  • per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
  • per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
  • per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e i ricercatori. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. I verbali delle adunanze del Consiglio di Dipartimento devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva - in tal caso deve esserne disponibile copia presso la Segreteria del Dipartimento cinque giorni prima della seduta successiva - e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell'amministrazione del Dipartimento. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. L'amministrazione del Dipartimento ne cura la loro affissione all'albo del Dipartimento medesimo e l’invio ai componenti del Dipartimento tramite posta elettronica.
Art. 10 -Elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento - Durata in carica
Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che vi svolgono attività di ricerca, di borsisti post-dottorato e dei titolari di assegni di ricerca sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale convocherà per iscritto tutti gli aventi diritto al voto entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. Il Segretario Amministrativo gode unicamente dell'elettorato attivo. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero di preferenze espresse, il numero dei voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede nulle. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se sussiste una parità di voti è eletto il più anziano in servizio, nel caso del personale tecnico-amministrativo; l'iscritto da minor tempo ai corsi di dottorato di ricerca, nel caso dei dottorandi. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età. I rappresentati eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni e non possono venire rieletti più di una volta consecutiva; il rappresentante dei dottorandi che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che vi svolgono attività di ricerca, di borsisti post-dottorato e dei titolari di assegni di ricerca dura in carica un anno. In caso di interruzione anticipata del mandato sono indette nuove elezioni entro trenta giorni dalla data di cessazione del mandato medesimo. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.


Art.11 -Giunta del Dipartimento -Composizione, competenze e durata
Nel rispetto dell'art. 23. co. 9 dello Statuto, a norma del quale nella Giunta devono essere rappresentate in modo paritetico tutte le categorie dei docenti ed il personale tecnico -amministrativo, garantendo altresì la partecipazione del Segretario Amministrativo, la Giunta è composta:

- dal Direttore del Dipartimento, che la presiede;
- dal Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo;
a) da due rappresentanti dei professori di prima fascia;
b) da due rappresentanti dei professori di seconda fascia;
c) da due rappresentanti dei ricercatori;
d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento ed è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione del bilancio di previsione, del piano di sviluppo del dipartimento, del piano annuale delle ricerche, del conto consuntivo e delle eventuali modifiche del Regolamento del Dipartimento. Per tutti gli altri argomenti è data facoltà al Direttore di riunire la Giunta.
La Giunta, se espressamente delegata dal Consiglio del Dipartimento, è competente a deliberare in merito ad argomenti specifici, fatta eccezione per quelli citati nel precedente comma.
La Giunta delibera sulle questioni di propria competenza a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
I rappresentanti della Giunta durano in carica quattro anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Art.12-Elezioni dei rappresentanti nella Giunta del Dipartimento
Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento.
Per l'elezione del rappresentante dei professori di seconda fascia l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di seconda fascia del Dipartimento.
Per l'elezione del rappresentante dei ricercatori, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori in servizio presso il Dipartimento.
Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento ad eccezione del Segretario Amministrativo, il quale gode del solo elettorato attivo.
Le elezioni dei rappresentanti di cui ai commi precedenti sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione scritta a tutti gli aventi diritto, di norma, tra il primo e il quindici del mese di ottobre precedente la scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
Alla chiusura delle operazioni di voto, i componenti del seggio redigono il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero di preferenze espresse, il numero dei voti riportati da ciascun candidato e il numero delle schede nulle.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in servizio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d'età.
I rappresentanti eletti sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
Nel caso in cui uno dei componenti della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo eletto scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

Art. 13 Segretario Amministrativo
A norma del DPR 567/87, e dell’art. 23, co. 6 dello Statuto dell’Università Roma Tre, il Segretario Amministrativo collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità in solido con il Direttore, dei conseguenti atti.
E' di competenza del Segretario Amministrativo:
a) la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;
b) il coordinamento del personale amministrativo assegnato al Dipartimento. In tale ambito il Segretario Amministrativo assegna incarichi, di concerto con il Direttore del Dipartimento.
Ha funzioni di Segretario verbalizzante nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento.

Art. 14 Sezioni di ricerca
Al fine di coordinare la propria attività di ricerca, il Dipartimento può organizzarsi in sezioni. Queste sono costituite per iniziativa di almeno cinque ricercatori sulla base di un progetto che ne individui la denominazione e ne definisca l'attività anche con riferimento ai programmi di ricerca e alle risorse disponibili. Le sezioni vengono confermate ogni due anni accademici. Esse non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.

Art. 15 Laboratori
Il Dipartimento può attivare Laboratori o altre strutture specializzate che sovraintendono a particolari campi delle attività di ricerca di base e applicativa. Tali strutture sono costituite sulla base di un progetto scientifico sottoscritto da almeno tre membri del Dipartimento e in relazione alle risorse disponibili. I proponenti costituiscono, in prima istanza, il comitato scientifico; esso può essere integrato da altri membri, purché specificatamente competenti nel settore di attività. Il comitato scientifico può nominare un Coordinatore responsabile del Laboratorio.

Art. 16 Emanazione del Regolamento. Modifiche
A norma dell’art. 31.4 dello Statuto il Regolamento del Dipartimento, una volta approvato dal Consiglio del Dipartimento medesimo, è trasmesso al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo è svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, il Regolamento è emanato dal Rettore. Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare il Regolamento al Dipartimento, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento può adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
Il Regolamento del Dipartimento è deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti (art. 32.1 dello Statuto) ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione (art. 32.2 dello Statuto).
La modifica del Regolamento segue le norme e le procedure previste per la sua adozione.

Norme transitorie
I laboratori e le altre strutture specializzate già operanti nel DSE, di cui sono responsabili i proponenti del Dipartimento SPFCISC, potranno far parte della nuova struttura a condizione che entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento rinnovino la proposta istitutiva secondo quanto previsto dall’art.15 di questo regolamento.
In prima applicazione di questo Regolamento, per quanto concerne l’art. 14, il Consiglio di Dipartimento prenderà in esame la proposta di costituzione delle sezioni di ricerca a partire dal mese di maggio 2008. Tali proposte, in via transitoria, potranno essere avanzate da non meno di 3 ricercatori. La conferma di tali sezioni avverrà alla fine del primo anno.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo.

ALLEGATO A M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 Storia della pedagogia M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/05 Psicologia sociale M-STO/04 Storia contemporanea L-LIN/10 Letteratura inglese SPS/03 Storia delle istituzioni politiche SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi



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